La riforma, che entrerà in vigore il 1° luglio 2023, regolato dal dlgs 36/2021, figlio del precedente dlgs 5 ottobre 2022, n. 163,  inserito nel Decreto Milleproroghe, ha lo scopo di valorizzare e sostenere il lavoro sportivo, sia professionistico che dilettantistico, e di promuovere lo sviluppo e la diffusione della pratica sportiva nel nostro Paese. I compensi sportivi dilettantistici, così come li abbiamo conosciuti sino ad oggi, non esisteranno più. Le collaborazioni, infatti, potranno assumere due forme: lavoro sportivo o volontariato puro (cancellata la figura dell’amatore). Tra i lavoratori sportivi, previste anche le inclusioni di quelle figure che ci sono sempre state, necessarie e strumentali allo svolgimento delle attività (come ad esempio custodi, addetti alle pulizie, giardinieri, ecc.). 

Per facilitare le procedure relative alla sottoscrizione dei contratti di lavoro sportivo viene favorita la digitalizzazione degli adempimenti connessi alla costituzione dei rapporti di lavoro, attraverso il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche.

Tutte le figure di lavoratori escluse dalla norma di riforma dello Sport e dalle delibere federali dovranno essere inquadrate secondo le ordinarie regole del lavoro (non sportivo).

Tra le principali novità, ci sono:

  • La definizione di lavoratore sportivo per i tesserati (atleti, allenatori, istruttori, direttori tecnici, direttori sportivi e preparatori atletici, arbitri) che svolgono, verso un corrispettivo, le mansioni necessarie per lo svolgimento di attività sportiva, con esclusione delle mansioni di carattere amministrativo-gestionale.
  • La possibilità di stipulare contratti di apprendistato per la formazione dei giovani atleti, a partire dai 14 anni di età.
  • L’introduzione di una franchigia fiscale e una franchigia contributiva per i lavoratori sportivi dilettantistici con redditi annui fino a 15.000 euro. Questo significa che i compensi percepiti entro questa soglia non sono soggetti a imposte e contributi.
  • L’istituzione di un osservatorio nazionale sul lavoro sportivo, presso il dipartimento dello Sport, per monitorare e analizzare il fenomeno del lavoro sportivo in Italia.
  • La previsione di permessi retribuiti per gli atleti paralimpici che partecipano ad allenamenti e competizioni.

MANSIONI AMMINISTRATIVO-GESTIONALI – Legge 289/2002 al fine di retribuire le figure amministrative quale il personale di segreteria ed assimilando il loro trattamento fiscale ai c.d. compensi sportivi art 67 comma 1, lett. m) D.P.R. 917/1986- sono quelle che riguardano la gestione organizzativa, contabile, finanziaria e burocratica di un’associazione o società sportiva. Alcuni esempi sono: il personale di segreteria, il tesoriere, il revisore dei conti, il responsabile della comunicazione, eccQueste mansioni non sono considerate lavoro sportivo, ma possono essere svolte con contratti di collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co.). In questo caso, i compensi percepiti godono delle stesse agevolazioni fiscali e contributive previste per i lavoratori sportivi dilettantistici. Per cui:

  • Devono essere di tipo amministrativo-gestionale nonché coordinato e continuativo, ossia si devono caratterizzare per la continuità nel tempo, la coordinazione, l’inserimento del collaboratore nell’organizzazione economica del committente e devono essere prive del vincolo di subordinazione. 
  •  Devono essere di natura non professionale, escludendo quindi tutte le prestazioni che rientrano nell’oggetto dell’arte o della professione abitualmente esercitata dal collaboratore. Non potranno quindi essere retribuiti con tale forma contrattuale commercialisti, impiegati contabili ma anche istruttori titolari di P.IVA.
  • Devono essere svolte in favore di ASD/SSD riconosciute dal CONI.

Quindi anche a questa forma contrattuale si applicano le agevolazioni IRPEF previste per i collaboratori sportivi in base al dettato dell’art. 67 c. 1, lett. m) D.P.R. 917/1986 ossia l’esenzione da imposte sui redditi fino alla soglia di € 10.000,00€ annui. In merito invece ai contributi previdenziali ed assicurativi anche in questo caso si applicano le agevolazioni previste per gli sportivi:

INPS – Circolare n. 42/2003 – La configurazione di tale reddito preclude la possibilità di imporre contributi previdenziali della gestione Separata alle ASD e SSD per i rapporti di collaborazione di carattere amministrativo – gestionale.

INAIL – Nota AD/126/2003 – I collaboratori coordinati e continuativi che svolgono attività di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale con società e associazioni sportive dilettantistiche non sono più coperti da assicurazione obbligatoria Inail (art. 90, comma 3, della legge 289/02). La disposizione è in vigore dal 1° gennaio 2003, data in cui sono stati chiusi tutti i rapporti assicurativi Inail che riguardano le suddette collaborazioni.

Per poter applicare i compensi amministrativo – gestionali è previsto l’onere dell’invio delle Comunicazioni obbligatorie preventive, elaborazione del cedolino paga ed istituzione del  Libro unico del lavoro anche se l’importo erogato è inferiore alla soglia di esenzione da imposte come chiarito dalla risposta all’interpello n. 22/2010 pubblicato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

VOLONTARIATO SPORTIVO – Il volontario che presta gratuitamente la propria opera nel settore sportivo, dovrà comunque essere assicurato per la responsabilità civile verso i terzi e non potrà essere remunerato in alcun modo, ma potrà ricevere rimborsi spese documentati di vitto, alloggio, viaggio e trasporto, sostenuti al di fuori del territorio comunale di residenza. Tali rimborsi non concorrono a formare il reddito ai fini fiscali.

SALUTE E SICUREZZA – Per quanto riguarda i controlli sanitari sui lavoratori sportivi si demanda all’adozione di un apposito decreto del Presidente del consiglio dei ministri (o dell’Autorità politica con delega allo sport); si prevede la possibilità, e non più l’obbligo come attualmente previsto, che le suddette disposizioni contemplino anche l’istituzione di una scheda sanitaria per ciascun lavoratore sportivo, nel rispetto di quanto previsto dall’art 41 del D.Lgs 81/2008, – eliminando altresì il riferimento al fatto che lo stesso svolga prestazioni di carattere non occasionale – nonché l’individuazione dei tempi per l’effettuazione delle rivalutazioni cliniche e diagnostiche. Si individuano le disposizioni ordinamentali generali in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, assicurazione economica di malattia e di maternità, assicurazione sociale per l’impiego, che si applicano, in quanto compatibili, ai lavoratori sportivi. Si rimanda la definizione delle modalità di accertamento dell’idoneità psico-fisica del lavoratore sportivo al medesimo DPCM, di cui sopra, volto alla definizione delle modalità in base alle quali andranno svolti i controlli medici dei lavoratori sportivi. Per evitare sovrapposizioni si precisa che il medico specialista in medicina dello sport certifica l’idoneità psico-fisica del lavoratore sportivo, mentre il medico competente, di cui al D.Lgs. 81/2008, ha il compito di effettuare la sorveglianza sanitaria finalizzata alla tutela dello stato e sicurezza dei lavoratori, in relazione all’ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa. Il lavoratore sportivo, sia subordinato che co.co.co, sia nel professionismo che nel dilettantismo, è assicurato contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali

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