Altro step nella vicenda tra l’amministrazione comunale del comune di Corigliano Rossano e l’Olympic Rossanese 1909 in merito alla gestione della struttura sportiva “S. Rizzo”.

Il TAR per la Calabria con sentenza n 505 del 28 marzo 2020 annulla la determina comunale n 824 del 12 settembre 2019 in cui il comune di Corigliano Rossano annulla in autotutela la determinazione di aggiudicazione n 42 del 5 febbraio 2019 con soggetto beneficiario e concessionario l’Olympic Rossanese 1909.

Il rompicapo delle scatole cinesi produce quindi atti dapprima formalizzati e poi annullati.

La sintesi, prima ancora di passare alla cronaca dei fatti, è semplice: la gestione dello Stadio “S. Rizzo” non è affatto concessa all’Olympic Rossanese 1909.

Facile sarebbe riportare la sola sentenza TAR, ma per meglio comprendere tutto è necessario analizzare l’iter ad oggi materializzato a botti di determinazioni e annullamenti.

PASSO 1 – Il Commissario Prefettizio dott. Bagnato (ente commissariato successivamente al referendum per unire in un unico comune quelli di Corigliano e Rossano e in attesa delle consultazioni elettorali per le elezioni della nuova amministrazione), con proprio Decreto  n 9 del del 18 maggio 2018 attribuisce l’incarico di dirigente dell’Area Amministrativa  il quale, con Determina Dirigenziale Settore Turismo n. 840 del 10.10.2018, stabilisce di concedere la gestione della struttura “S. Rizzo” attraverso l’espletamento di una procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 18 aprile 2016, applicando il principio dell’offerta economicamente più vantaggiosa in virtù dell’art. 95 del già sopra citato D.Lgs. ponendo termine ultimo per la presentazione delle offerte entro il 21.11.2018 e con a base di gara € 5.000,00 annui, prevendendo anche la clausola di riserva “si può procedere all’assegnazione anche in caso di una sola offerta”.

 

PASSO 2 – Allo stesso bando partecipa l’Olympic Rossanese 1909, unica pretendente, offrendo a rialzo il 30% per la somma annua di fatto pari a € 6.500,00.

Il 10 dicembre 2018, presso l’Ufficio Contratti dell’ente, si costituisce la Commissione di Gara (nominata con determinazione n. 356 del 06.12.2018) la quale, accertata la validità dell’offerta nei modi e nei termini, esamina la documentazione prodotta dalla società assegnando un punteggio totale di punti 43 determinati da curriculum, attività, progetto e affidabilità economica del richiedente. La stessa Commissione aggiudica, quindi, la gestione della struttura all’Olympic Rossanese 1909, con Visto Contabile di regolarità per l’approvazione del verbale di gara. Procedura completata con Determinazione Area Amministrativa del 05.02.2019 registrata nel Registro del Settore al n. 22 e, in pari dara, al Registro Generale al n. 42, nella quale, approvando le procedure di gara espletate, aggiudica alla società ASD Olympic Rossanese 1909 la gestione della struttura e dispone la stipula del contratto tra le parti in forma pubblica amministrativa tramite rogazione del Segretario Comunale.

 

PASSO 3 – Il 31.03.2018 subentra il nuovo unico comune di Corigliano Rossano accorpando quindi tutti i beni mobili ed immobili subentrando in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi degli originari comuni. Il neo ente costituito intente disciplinare le forme di utilizzo degli impianti sportivi di proprietà anche attraverso una diversa classificazione tra quelli aventi rilevanza economica e quelli privi di detta rilevanza. Prendendo atto che è in corso di formalizzazione la procedura di esternalizzazione per la gestione dello “S. Rizzo” ma non ancora contrattualizzato, l’ente giudica che la classificazione assegnata alla struttura quale servizio privo di rilevanza economica e quindi formalmente errata. Tra l’altro la nuova amministrazione lamenta l’assenza, in fase di espletamento delle operazioni di gara, della relazione ex art. 34 comma 20, del DL n. 179 del 2012 poiché “in sede di affidamento del servizio, gli enti sono tenuti a predisporre e a pubblicare una relazione per motivare le proprie decisioni e per garantirne la coerenza rispetto alla disciplina europea”. Proprio in base a queste, l’ente, in autotutela, con Deliberazione della Giunta Comunale n. 189 del 29.08.2019, con affissione all’Albo Pretorio Comunale dal 30.08.0219, annulla la procedura di esternalizzazione della gestione dello “S. Rizzo” revocando la Delibera Commissariale, con poteri di Giunta, recante “Gestione Impianti Sportivi – Atto di indirizzo” ritenendo i criteri che ne hanno configurato l’essenza non sono più adeguati e privi di adeguata valutazione della migliore gestione per gli impianti sportivi, nonché per una diversa e più attuale valutazione degli interessi pubblici in gioco.

 

PASSO 4 – Conseguenziale, quindi, la Determinazione Dirigenziale del 12.09.2019, la n. 824 del Registro Generale, al n. 16 del Registro di Settore, nella quale:

  • dopo le premesse che ripercorrono tutto l’iter procedurale:
  • dopo le considerazioni in capo ad atti precedenti annullati o contestati per vizi nelle competenze;
  • prendendo atto di ricondurre all’ente la gestione della struttura per garantirne l’ampia fruizione e per porre in essere importanti ed urgenti opere di urbanizzazione primaria che impongono la piena disponibilità del bene da parte dell’Ente per realizzare detti interventi;
  • considerando la procedura di gara non ancora definita poiché si è proceduto esclusivamente all’aggiudicazione provvisoria per quanto contenuto nella Determinazione Dirigenziale n. 42 del Registro Genenale e n. 22 del Registro di Settore del 05.02.2019 non incidendo sui diritti non essendo stati gli stessi perfezioni con rogito amministrativo,

si procede con ANNULLARE la Determinazione di Aggiudicazione Provvisoria n. 42 del Registro Genenale e n. 22 del Registro di Settore del 05.02.2019 per l’affidamento in concessione dello Stadio “S. Rizzo” all’ASD Olympic Rossanese 1909.

 

PASSO 5 – L’ASD Olympic Rossanese 1909, rivendicando un diritto che ritiene maturato e consolidato, tutelata dallo Studio Legale Candiano, si costituisce in giudizio al TAR per la Calabria producendo ricorso articolato con 7 motivazione che, a proprio parere, ledono i propri diritti.  Di contro, il comune di Corigliano Rossano chiede la reiezione del ricorso contestandone l’infondatezza.

 

PASSO 6 – Il TAR per la Calabria, con sentenza n. 505 del 28 marzo 2020, successiva all’udienza del 12.02.2020 con all’esame i punti proposti dall’appellante, dopo una saccente disamina degli stessi a fronte di Leggi, Norme, D.Lgs., accoglie il Ricorso e ANNULLA la Determinazione Dirigenziale del 12.09.2019, la n. 824 del Registro Generale, al n. 16 del Registro di Settore, rigettando invece il ricorso avverso la Deliberazione della Giunta Comunale n. 189 del 29.08.2019.

 

In sostanza la gestione dello Stadio “S. Rizzo” versa in un limbo tra proprietà (che comunque ne garantisce la fruizione) e un rogito amministrativo che assegni la titolarità di gestione.

Cosa accadrà ora non è facile immaginarlo, gli scenari che ne potrebbero derivare non consentono di ipotizzare nulla. Lo stesso ente potrebbe completare l’iter procedurale confermando l’aggiudicazione della gestione all’ASD OLYMPIC ROSSANESE 1909, rivolgersi al Consiglio di Stato formulando istanza sospensiva per quanto legiferato dal TAR (entro 60 giorni con decorrenza 4 maggio) oppure riformulare il bando di affidamento in gestione.

 

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