Con le tecnologie che oggi è possibile sfruttare, lo streaming live è quasi diventato una pratica “elementare” anche per i meno formati. Nella jungla del social basta poco: una telecamera, un microfono e una connessione dati che ormai le compagnie di telefonia mobile svendono e il gioco è fatto. Costo consumi dati? Praticamente nulla, tutti gli operatori concedono Gb a gogò, il consumo degli stessi per una trasmissione streaming varia in base alla qualità che si vuole offrire. Basando l’attività su un livello medio, lo streaming audio richiede 72 mb ad ora, lo streaming video in HD (formato normale ormai) circa 0,90 Gb ad ora. Con quasi 2Gb, quindi, si riesce a curare tutta una gara di 90’.
Sebbene nell’idee comuni lo streaming viene esclusivamente assoggettato a una diffusione video o audio in diretta, è bene distinguere la procedura in due modalità:
- Streaming on demand dove i contenuti audio/video sono inizialmente compressi e memorizzati su un server come file. Un utente può richiedere al server di inviargli i contenuti audio/video. Non è necessario scaricarli per intero sul PC per poterli riprodurre: i dati ricevuti vengono decompressi dal codec e riprodotti pochi secondi dopo l’inizio della ricezione. Questo ritardo serve a creare un polmone (“buffer” in gergo) per rimediare a latenze o microinterruzioni della rete. Di questo tipo sono i flussi streaming di Real Video e Real Audio, Windos Media Player, QuickTime, Adobe Flash Video. Quest’ultimo era utilizzato dal sito di YouTube, sostituito poi da HTML5 video.
- Streaming live, simile alla tradizionale trasmissione radio o video in broadcast. Anche in questo caso i dati sono trasmessi utilizzando opportune compressioni per alleggerire il più possibile il carico sulla rete. La compressione dei contenuti introduce nel flusso un ritardo di circa dieci secondi. Di solito nel campo dello streaming live questo ritardo non costituisce un problema.
Nel calcio dilettantistico lo streaming live è regolamentato in modo chiaro dalle Circolari 6, 7 e 8, le classiche “dirette” possono essere trasmesse esclusivamente da emittenti in regola con le direttive proprie della categoria, escludendo di fatto le società da tale attività. La LND, nella Circolare n 7 dell’1 luglio 2019, riportata anche nel CU del CR Calabria n 1 dell’1 luglio 2019 e ripetuta nel CU n 15 del 26 agosto 2019 (Rapporti con gli organi di informazione per l’esercizio del diritto di cronaca per la stagione sportiva 2019/2020), evidenzia che “le emittenti che intendono esercitare il diritto di cronaca per le gare organizzate dalla LND dovranno inoltrare una richiesta scritta al Comitato, Divisione o Compartimento competente che rilascerà il relativo nulla-osta sino al termine della stagione sportiva”, corredando la stessa richiesta con un apposito modello e sottoscrivendo una copia del Regolamento LND.
Tra l’altro l’esercizio del diritto di cronaca non può connotarsi nella trasmissione in diretta in tutto o in parte delle gare, sia radiofonico che video. Per tale attività le interessate dovranno stipulare specifici accordi con la LND (LND Servizi) ovvero con le singole società che abbiano avuto specifica autorizzazione scritta da parte del Comitato, Dipartimento o Divisione. Gli approfondimenti che disciplinano l’argomento sono ben evidenziati nella pagina 2 e 3 dell’allegato A della stessa Circolare. Non meno importante l’allegato B che regolamenta all’art. 8 le riprese cinematografiche richiamando l’art. 52 comma 2 del Regolamento della LND in quanto ai limiti e alle modalità per le autorizzazioni relative ad accordi attinenti la concessione di diritti di immagine.
In ambito LND Dipartimento Interregionale, i diritti radiotelevisivi per il Campionato di serie D, relativamente alla Calabria, sono stati concessi a RADIOVENERE-STADIORADIO.IT (ambito radio e Web) e REGGIO TV – CANALE 14 (ambito tv).
Il CR CALABRIA ha autorizzato per la stessa finalità, previa apposita richiesta formulata nel rispetto di quanto previsto nelle già richiamate norme, GRUPPO ADN ITALIA – CALABRIA TV di Lamezia Terme (ambito cronaca televisiva – CU n 27 del 5 settembre 2019), CANALE 14 SRL di Villa San Giovanni (ambito cronaca televisiva – CU n 27 del 5 settembre 2019), ASSOCIAZIONE CULTURALE M&C di Bovalino (ambito cronaca radiofonica, riprese video e immagini fotografiche per www.stadioradio.it – CU n 27 del 5 settembre 2019), ESPERIA TV di Crotone (ambito cronaca televisiva – CU n 33 del 19 settembre 2019), TELE JONIO MONDIAL VIDEO di Chiaravalle Centrale (ambito cronaca televisiva – CU n 37 del 26 settembre 2019).
Discorso a parte vale per il progetto “ANTICIPO DIRETTA TV” del CR Calabria che con il CU n 15 del 26 agosto 2019 annuncia agli operatori della comunicazione i termini per proporre la manifestazione di interesse con scadenza 31 agosto dello stesso anno. Con il CU n 30 del 12 settembre il CR Calabria comunica che lo stesso progetto è affidato a CALABRIA TV e STADIO RADIO in streaming.
Sembra palese, dunque, che le singole società non sono autorizzate a diffondere le gare attraverso lo streaming live, attività demandata solo ed esclusivamente alle emittenti che hanno ottenuto l’autorizzazione.
La disamina serena delle norme citate (facilmente reperibili su internet) porta ad una semplice interpretazione e, di conseguenza, richiede il rispetto e l’applicazione delle stesse sgombrando le menti da ogni qualsiasi dubbio.
Il diritto di immagine che qualcuno potrebbe sollevare a difesa della tesi “è la nostra pagina facebook e nessuno ce l’ho può vietare di fare queste cose, né durante gli allenamenti e né durante le partite” non trova applicazione. Nello specifico gli stessi diritti appartengono all’ente (LND CR Calabria) che organizza l’evento. Né tanto meno è in discussione la piattaforma di appoggio su cui si trasmette l’evento, che sia facebook, youtube o qualsiasi altro provider che fornisce il broadcast (pacchetto dati inviato ad un indirizzo di tipo broadcast che verrà consegnato a tutti i computer collegati alla rete, ad esempio, tutti quelli su un segmento di rete ethernet, o tutti quelli di una sottorete IP).
Se così non fosse allora non trova giustificazione l’ammonizione e diffida (primo provvedimento che il Comitato, Divisione o Compartimento infligge a chi non rispetta il Regolamento in materia) inflitta all’ASD Rossanese nello scorso campionato da parte del CR CALABRIA (CU n 37, pagina 203, del 4 ottobre 2018) per “aver consentito la diretta facebook della propria gara in violazione all’esercizio del diritto di cronaca televisiva pubblicata nel CU n 1 dell’1 luglio 2018”.
Diversamente, poiché detti diritti di immagine non producono alcun beneficio economico né per le società né per il Comitato, Divisione o Compartimento, si aboliscano o si riformino tutte le norme, si conceda a tutti l’arbitrio di trasmettere liberamente, magari con una semplice comunicazione gara per gara. Non dimentichiamo che trattasi di “dilettanti” che, anche in questo caso, ci si rifonde e non si incassa. Caso diverso tra i professionisti dove i “diritti di immagine” vengono sfruttati anche nelle toilette dell’autostrada, appannaggio anche di chi non ne avrebbe diritto.
Se le norme ci sono bisogna rispettarle, TUTTI, dalla terza ctg all’Eccellenza (ambiti regionali), nessuno escluso, chi di dovere (Comitato, Divisione o Compartimento) ha il dovere di garantire equità di trattamento e l’applicazione delle regole.